(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 376)
                              Art. 376. 
                     (Rilascio delle spedizioni) 

 
  L'autorita' marittima, mercantile o quella consolare,  nell'apporre
il visto di cui all'articolo 179 del codice, indica  la  destinazione
della nave, il numero delle persone dell'equipaggio,  il  numero  dei
passeggeri e la natura del carico. 
  Il rilascio delle  spedizioni  puo'  essere  negato  dall'autorita'
marittima mercantile quando  il  proprietario  l'armatore  non  abbia
nominato un rappresentante nel  luogo  d'iscrizione  della  nave,  a,
norma degli articoli 147 e 267 del codice, e la coincidenza del luogo
in cui e' il domicilio del proprietario o dell'armatore con il  luogo
in cui e' l'ufficio d'iscrizione della nave non sia ottenuta mediante
il trasferimento dell'iscrizione a norma, degli articoli 318 e 422.