Art. 376. (Rilascio delle spedizioni) L'autorita' marittima, mercantile o quella consolare, nell'apporre il visto di cui all'articolo 179 del codice, indica la destinazione della nave, il numero delle persone dell'equipaggio, il numero dei passeggeri e la natura del carico. Il rilascio delle spedizioni puo' essere negato dall'autorita' marittima mercantile quando il proprietario l'armatore non abbia nominato un rappresentante nel luogo d'iscrizione della nave, a, norma degli articoli 147 e 267 del codice, e la coincidenza del luogo in cui e' il domicilio del proprietario o dell'armatore con il luogo in cui e' l'ufficio d'iscrizione della nave non sia ottenuta mediante il trasferimento dell'iscrizione a norma, degli articoli 318 e 422.