(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 377)
                              Art. 377. 
           (Rilascio delle spedizioni alle navi straniere) 

 
  Il  rilascio  delle  spedizioni  alle  navi  straniere   da   parte
dell'autorita' marittima mercantile risulta dal visto sulle carte  di
bordo; tuttavia  quando  sia  consentito  al  comandante  della  nave
straniera di consegnare le carte di  bordo  al  proprio  console,  il
rilascio delle spedizioni risulta  da  un  permesso  di  partenza  da
compilarsi  su  modello  approvato  dal  ministro   per   la   marina
mercantile. 
  In ogni caso per il rilascio delle spedizioni alle  navi  straniere
e' necessario il nulla osta consolare, quando nei  porto  risieda  un
console dello Stato, del quale la nave batte bandiera.