(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 378)
                              Art. 378. 
                       (Registro degli arrivi) 

 
  L'ufficio di porto annota  in  un  registro,  conforme  al  modello
approvato dal ministro per la marina  mercantile,  gli  arrivi  delle
navi anche in caso di rilascio volontario o forzato. 
  Nel registro  degli  arrivi  sono  annotate  tutte  le  indicazioni
contenute nella nota prescritta dall'articolo 180 del codice.