(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 379)
                              Art. 379. 
                 (Vidimazione del giornale nautico) 

 
  L'ufficiale di porto che procede, a  norma  dell'articolo  181  del
codice, alla vidimazione del giornale  nautico  vi  appone  il  visto
pagina per pagina, empiendo con linee gli spazi bianchi,  cominciando
dal giorno in cui fu iniziato il viaggio, oppure  dall'ultimo  visto,
in modo da assicurare l'inalterabilita' del giornale stesso. 
  La vidimazione e' apposta sul giornale generale di contabilita', su
quello di navigazione e su quelli di carico o di pesca-, nonche'  sul
giornale di macchina e su quello radiotelegrafico.