Art. 380. (Vidimazione delle carte di bordo per le navi da pesca, da diporto e addette a servizi locali) La presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo all'autorita' marittima mercantile per la vidimazione deve essere effettuata per le navi destinate alla pesca costiera almeno una volta ogni sei mesi nonche' in caso di avvenimenti straordinari; per le navi destinate alla pesca mediterranea, almeno una volta al trimestre, ovvero quando si siano toccati o si debbano toccare scali esteri, nonche' in caso di avvenimenti straordinari; per le navi destinate alla pesca fuori degli stretti si osservano le disposizioni dell'articolo 179 dei codice e dei primi tre commi dell'articolo 181 del codice. Per le navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate o a propulsione meccanica di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate, la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo per la vidimazione deve essere compiuta almeno una volta all'anno, ovvero quando la nave compie viaggi per localita' situate fuori della zona marittima in cui trovasi il porto di abituale ancoraggio nonche' in caso di avvenimenti straordinari; per le altre navi, da diporto si osservano le disposizioni dell'articolo 179 del codice e dei primi tre commi dell'articolo 181 del codice. Per le navi addette ai servizi locali determinati con provvedimento del ministro per la marina mercantile, la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo deve essere compiuta almeno una volta all'anno e quando le navi stesse compiono viaggi fuori dei limiti stabiliti nel provvedimento stesso.