(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 380)
                              Art. 380. 
(Vidimazione delle carte di bordo per le navi da pesca, da diporto  e
                      addette a servizi locali) 

 
  La presentazione delle carte  e  degli  altri  documenti  di  bordo
all'autorita' marittima mercantile per  la  vidimazione  deve  essere
effettuata per le navi destinate alla pesca costiera almeno una volta
ogni sei mesi nonche' in caso di  avvenimenti  straordinari;  per  le
navi  destinate  alla  pesca  mediterranea,  almeno  una   volta   al
trimestre, ovvero quando si siano toccati o si debbano toccare  scali
esteri, nonche' in caso di  avvenimenti  straordinari;  per  le  navi
destinate alla pesca fuori degli stretti si osservano le disposizioni
dell'articolo 179 dei codice e dei primi tre commi dell'articolo  181
del codice. 
  Per le navi da diporto a vela di stazza lorda  non  superiore  alle
cinquanta tonnellate o a propulsione meccanica di  stazza  lorda  non
superiore alle venticinque tonnellate, la presentazione delle carte e
degli altri  documenti  di  bordo  per  la  vidimazione  deve  essere
compiuta almeno una volta all'anno,  ovvero  quando  la  nave  compie
viaggi per localita'  situate  fuori  della  zona  marittima  in  cui
trovasi  il  porto  di  abituale  ancoraggio  nonche'  in   caso   di
avvenimenti straordinari; per le altre navi, da diporto si  osservano
le disposizioni dell'articolo 179 del codice e dei  primi  tre  commi
dell'articolo 181 del codice. 
  Per le navi addette ai servizi locali determinati con provvedimento
del ministro per la marina mercantile, la presentazione delle carte e
degli altri documenti di bordo deve essere compiuta almeno una  volta
all'anno e quando le navi stesse compiono  viaggi  fuori  dei  limiti
stabiliti nel provvedimento stesso.