(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 382)
                              Art. 382. 
              (Formalita' dell'arrivo in porto estero) 

 
  Quando le formalita' indicate negli articoli 181 e 182  del  codice
non possono essere eseguite nei  porti  esteri,  perche'  non  esiste
autorita' consolare e all'autorita' locale non sia riconosciuta  tale
competenza dalle  leggi  locali  e  da  trattati  internazionali,  le
formalita' stesse sono eseguite nel  primo  porto  di  approdo  nello
Stato o nel porto di approdo all'estero, dove risieda  una  autorita'
consolare italiana.