(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 190)
 
    

 
                Art. 190. (Art. 78 del Testo Unico) 
                             MOTOVEICOLI 

 
  L'efficienza di frenatura  dei  motoveicoli  deve  rispondere  alle
relazioni sotto indicate per i singoli casi: 
  1. Per i motocicli debbono essere effettuate le prove seguenti: 
    a) prova con a bordo il solo conducente  e  con  l'uso  del  solo
freno sulla ruota posteriore: 
                                    VxV 
                           S <= ----- 
                                    70 

 
    b) prova con a bordo il solo conducente  e  con  l'uso  del  solo
freno anteriore: 
                                    VxV 
                           S <= ----- 
                                   100 

 
    c) prova con a bordo il solo conducente e con l'uso contemporaneo
di entrambi i freni: 
                                    VxV 
                           S < ----- 
                                   140 

 
    d) prova con due persone a bordo  e  con  l'uso  del  solo  freno
posteriore: 
                                    VxV 
                           S < ----- 
                                    95 

 
  2. Per  i  motoveicoli  a  tre  ruote  asimmetrici  debbono  essere
effettuate le prove con l'uso contemporaneo dei due freni, a  veicolo
carico e a veicolo scarico: 
                                    VxV 
                           S < ----- 
                                   120 

 
  3.  Per  i  motoveicoli  a  tre  ruote  simmetrici  debbono  essere
effettuate le seguenti prove, a veicolo carico e a veicolo scarico: 
    a) con l'impiego del solo freno sull'asse posteriore: 
                                    VxV 
                           S < ----- 
                                   100 

 
    b) con l'uso contemporaneo di entrambi i freni: 
                                    VxV 
                           S < ----- 
                                   120 

 
  I risultati di cui sopra debbono essere  ottenuti  esercitando  sul
comando una forza non superiore a 20 kg. per i comandi a mano e a  60
kg. per i comandi a pedale. 
  Il dispositivo di frenatura di stazionamento, ove prescritto,  deve
essere in condizioni di mantenere il veicolo a pieno carico fermo sia
in salita che in discesa, su strade aventi pendenza  almeno  pari  al
16%; la forza esercitata sul comando non deve superare 60 Kg.