Art. 286. Tutti coloro che sono incaricati di riscuotere entrate di qualsiasi natura appartenti allo Stato, debbono mensilmente render conto della loro gestione alle Amministrazioni centrali da cui rispettivamente dipendono. Le Intendenze di finanza e le altre Amministrazioni provinciali e compartimentali, dopo aver accertata la regolarita' dei conti degli agenti da esse dipendenti, compilano e trasmettono alle varie Amministrazioni centrali i prospetti o rendiconti riassuntivi, e gli altri documenti che sono ad esse necessari per la formazione delle scritture e per l'esercizio della vigilanza sull'operato dei propri agenti. I conti e i documenti anzidetti debbono essere compilati e trasmessi nelle forme e nei termini che sono prescritti dal presente regolamento.