(Regolamento-art. 286)
 
                              Art. 286. 
 
  Tutti coloro che sono incaricati di riscuotere entrate di qualsiasi
natura appartenti allo Stato, debbono mensilmente render conto  della
loro gestione alle Amministrazioni centrali  da  cui  rispettivamente
dipendono. 
 
  Le Intendenze di finanza e le altre Amministrazioni  provinciali  e
compartimentali, dopo aver accertata la regolarita' dei  conti  degli
agenti  da  esse  dipendenti,  compilano  e  trasmettono  alle  varie
Amministrazioni centrali i prospetti o rendiconti riassuntivi, e  gli
altri documenti che sono ad esse necessari per  la  formazione  delle
scritture e per l'esercizio della vigilanza sull'operato  dei  propri
agenti. 
 
  I  conti  e  i  documenti  anzidetti  debbono  essere  compilati  e
trasmessi nelle forme e nei termini che sono prescritti dal  presente
regolamento.