(Regolamento-art. 287)
 
                              Art. 287. 
 
  Entro i primi cinque giorni di ogni  mese  gli  agenti  che,  senza
l'obbligo del non riscosso per  riscosso,  riscuotono  entrate  dello
Stato amministrate dalle Intendenze di finanza, presentano  a  quella
della rispettiva provincia il conto in doppio esemplare  delle  somme
accertate per la riscossione, di quelle  riscosse  e  dei  versamenti
eseguiti nelle tesorerie dello Stato, alligandovi  le  matrici  delle
quietanze da essi rilasciate per le somme riscosse, le quietanze  dei
tesorieri pei versamenti effettuati, e tutti quegli  altri  documenti
che fossero prescritti  dai  rispettivi  regolamenti  o  da  speciali
istruzioni. 
 
  Il conto  e'  distinto  in  due  parti,  l'una  per  le  operazioni
concernenti la competenza dell'anno, l'altra per quelle riferibili ai
residui degli anni anteriori. 
 
  Per ciascuna di dette parti il conto deve dimostrare  distintamente
per ogni capitolo del bilancio di entrata: 
 
    a) il carico accertato per la riscossione sia con ruoli, liste di
carico  od  altro  documento,  sia  con  liquidazioni   contemporanee
all'atto della riscossione; 
 
    b) le somme riscosse; 
 
    c) i residui da riscuotere; 
 
    d) i versamenti fatti nelle tesorerie; 
 
    e) i residui da versare; 
 
  In  ciascuna  delle  dette  due  parti  del  conto  debbono  essere
riepilogate  le  somme  accertate,  riscosse  e  versate   nei   mesi
precedenti. 
 
  Un riepilogo generale riassume la  totalita'  delle  anzidette  due
parti del conto del mese. 
 
  Se  per  speciali  esigenze  dei  servizi  fosse  d'uopo   svolgere
analiticamente le somme accertate e riscosse per taluna  entrata,  vi
si supplisce con separate dimostrazioni, che possono essere  alligate
ai conti mensili o trasmesse piu' tardi, non  dovendo  per  qualsiasi
causa venir ritardata la presentazione dei  conti  mensili  oltre  il
termine prescritto.