Art. 287. Entro i primi cinque giorni di ogni mese gli agenti che, senza l'obbligo del non riscosso per riscosso, riscuotono entrate dello Stato amministrate dalle Intendenze di finanza, presentano a quella della rispettiva provincia il conto in doppio esemplare delle somme accertate per la riscossione, di quelle riscosse e dei versamenti eseguiti nelle tesorerie dello Stato, alligandovi le matrici delle quietanze da essi rilasciate per le somme riscosse, le quietanze dei tesorieri pei versamenti effettuati, e tutti quegli altri documenti che fossero prescritti dai rispettivi regolamenti o da speciali istruzioni. Il conto e' distinto in due parti, l'una per le operazioni concernenti la competenza dell'anno, l'altra per quelle riferibili ai residui degli anni anteriori. Per ciascuna di dette parti il conto deve dimostrare distintamente per ogni capitolo del bilancio di entrata: a) il carico accertato per la riscossione sia con ruoli, liste di carico od altro documento, sia con liquidazioni contemporanee all'atto della riscossione; b) le somme riscosse; c) i residui da riscuotere; d) i versamenti fatti nelle tesorerie; e) i residui da versare; In ciascuna delle dette due parti del conto debbono essere riepilogate le somme accertate, riscosse e versate nei mesi precedenti. Un riepilogo generale riassume la totalita' delle anzidette due parti del conto del mese. Se per speciali esigenze dei servizi fosse d'uopo svolgere analiticamente le somme accertate e riscosse per taluna entrata, vi si supplisce con separate dimostrazioni, che possono essere alligate ai conti mensili o trasmesse piu' tardi, non dovendo per qualsiasi causa venir ritardata la presentazione dei conti mensili oltre il termine prescritto.