(Regolamento-art. 288)
 
                              Art. 288. 
 
  Le Intendenze di finanza non piu' tardi del giorno 10 di ogni mese: 
 
    a) rivedono i conti loro presentati dagli agenti  di  riscossione
indicati nell'articolo precedente, ne  accertano  la  regolarita'  in
confronto ai documenti allegativi e agli altri elementi che  esistono
presso le medesime, rilevano  se  gli  agenti  abbiano  adempiuto  il
puntuale versamento delle somme riscosse nella tesoreria, ed in  caso
di ritardo, se e in quale misura taluno di  essi  sia  incorso  nella
multa o nelle altre penalita'  comminate  dal  presente  regolamento;
allibrano poi i risultati di tali conti  gia'  accertati  nelle  loro
scritture elementari e complesse; 
 
    b)  compilano  per  ogni  Amministrazione  centrale  il   proprio
rendiconto  riassuntivo,  consistente  in  un  prospetto   in   unico
esemplare che riepiloghi per ogni agente e per ciascun  capitolo  del
bilancio le somme accertate, le  riscosse  e  i  residui  rimasti  da
riscuotere, non  che  i  versamenti  fatti  in  tesoreria  secondo  i
resultati dei conti degli agenti gia' riveduti ed accertati; 
 
    c)  formano  altresi'  per  ogni  Amministrazione   centrale   un
prospetto in doppio esemplare, che riassuma il debito per le somme da
versare e il credito per quelle  versate  da  ciascuno  degli  agenti
della provincia, facendo rilevare in annotazioni  quali  agenti,  per
non giustificato ritardo  nel  versamento  di  qualche  somma,  siano
incorsi nelle multe e penalita' accennate alla lettera a)  di  questo
stesso articolo. 
 
  Le medesime Intendenze di finanza, la sera dello stesso  giorno  10
di ogni mese, spediscono alle rispettive Amministrazioni  centrali  i
conti degli agenti  coi  documenti  giustificativi,  l'esemplare  del
prospetto  indicato  alla  lettera  b)  ed  uno  dei  due   esemplari
dell'altro  prospetto  prescritto  alla  lettera  c)   del   presente
articolo. 
 
  Il  secondo  esemplare  dell'ora  indicato   prospetto   e'   dalle
Intendenze  trasmesso  alla  Direzione  generale  del   tesoro,   per
l'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 200 ed  in  relazione
all'articolo 267 del presente regolamento.