Art. 288. Le Intendenze di finanza non piu' tardi del giorno 10 di ogni mese: a) rivedono i conti loro presentati dagli agenti di riscossione indicati nell'articolo precedente, ne accertano la regolarita' in confronto ai documenti allegativi e agli altri elementi che esistono presso le medesime, rilevano se gli agenti abbiano adempiuto il puntuale versamento delle somme riscosse nella tesoreria, ed in caso di ritardo, se e in quale misura taluno di essi sia incorso nella multa o nelle altre penalita' comminate dal presente regolamento; allibrano poi i risultati di tali conti gia' accertati nelle loro scritture elementari e complesse; b) compilano per ogni Amministrazione centrale il proprio rendiconto riassuntivo, consistente in un prospetto in unico esemplare che riepiloghi per ogni agente e per ciascun capitolo del bilancio le somme accertate, le riscosse e i residui rimasti da riscuotere, non che i versamenti fatti in tesoreria secondo i resultati dei conti degli agenti gia' riveduti ed accertati; c) formano altresi' per ogni Amministrazione centrale un prospetto in doppio esemplare, che riassuma il debito per le somme da versare e il credito per quelle versate da ciascuno degli agenti della provincia, facendo rilevare in annotazioni quali agenti, per non giustificato ritardo nel versamento di qualche somma, siano incorsi nelle multe e penalita' accennate alla lettera a) di questo stesso articolo. Le medesime Intendenze di finanza, la sera dello stesso giorno 10 di ogni mese, spediscono alle rispettive Amministrazioni centrali i conti degli agenti coi documenti giustificativi, l'esemplare del prospetto indicato alla lettera b) ed uno dei due esemplari dell'altro prospetto prescritto alla lettera c) del presente articolo. Il secondo esemplare dell'ora indicato prospetto e' dalle Intendenze trasmesso alla Direzione generale del tesoro, per l'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 200 ed in relazione all'articolo 267 del presente regolamento.