Art. 290. Non piu' tardi del giorno 5 di ogni mese le Intendenze di finanza per le tesorerie provinciali, ed il controllore presso la tesoreria centrale per la tesoreria medesima, compilano in doppio esemplare e trasmettono alla Direzione generale del tesoro il conto del mese precedente per le entrate amministrate dalla Direzione generale medesima. Tale conto, come quello degli altri agenti di riscossione, deve presentare distintamente per la competenza dell'anno e pei residui degli anni anteriori le indicazioni stesse prescritte col precedente articolo 287.