(Regolamento-art. 290)
 
                              Art. 290. 
 
  Non piu' tardi del giorno 5 di ogni mese le Intendenze  di  finanza
per le tesorerie provinciali, ed il controllore presso  la  tesoreria
centrale per la tesoreria medesima, compilano in doppio  esemplare  e
trasmettono alla Direzione generale del  tesoro  il  conto  del  mese
precedente per  le  entrate  amministrate  dalla  Direzione  generale
medesima. 
 
  Tale conto, come quello degli altri  agenti  di  riscossione,  deve
presentare distintamente per la competenza dell'anno  e  pei  residui
degli anni anteriori le indicazioni stesse prescritte col  precedente
articolo 287.