(Regolamento-art. 291)
 
                              Art. 291. 
 
  Le Intendenze  di  finanza  per  le  tesorerie  provinciali  ed  il
controllore  presso  la  tesoreria  centrale  per  l'ufficio  cui  e'
addetto, compilano altresi' e trasmettono, non piu' tardi del  giorno
10 di ogni mese, alla Direzione generale del tesoro una nota generale
in unico esemplare  che  dimostri,  colle  distinzioni  indicate  nel
quadro di classificazione  delle  entrate,  i  versamenti  effettuati
nelle rispettive tesorerie durante il  mese  precedente,  da  ciascun
agente contabile o debitore diretto e per  ogni  specie  di  proventi
d'ordine.