Art. 291. Le Intendenze di finanza per le tesorerie provinciali ed il controllore presso la tesoreria centrale per l'ufficio cui e' addetto, compilano altresi' e trasmettono, non piu' tardi del giorno 10 di ogni mese, alla Direzione generale del tesoro una nota generale in unico esemplare che dimostri, colle distinzioni indicate nel quadro di classificazione delle entrate, i versamenti effettuati nelle rispettive tesorerie durante il mese precedente, da ciascun agente contabile o debitore diretto e per ogni specie di proventi d'ordine.