(Regolamento-art. 292)
 
                              Art. 292. 
 
  Gli  agenti  che  riscuotono   entrate   amministrate   da   uffici
provinciali e compartimentali diversi dalle Intendenze di finanza,  e
che non hanno l'obbligo del non riscosso per riscosso, debbono  entro
i primi cinque giorni di  ogni  mese  presentare  all'Amministrazione
centrale, provinciale  o  compartimentale  dalla  quale  direttamente
dipendono, il conto  in  due  esemplari  delle  entrate  accertate  e
riscosse e dei versamenti fatti alla tesoreria nel  mese  precedente,
unendovi a corredo le quietanze di tesoreria e tutti i documenti  che
sono richiesti dai regolamenti e istruzioni speciali  pei  rispettivi
servizi. 
 
  Il conto deve  presentare  le  stesse  distinzioni  ed  indicazioni
prescritte col precedente articolo 287. 
 
  Anche per tali conti le  dimostrazioni  analitiche  occorrenti  per
talune specie di entrate formano oggetto  di  speciali  prospetti  da
allegarsi a ciascun conto, o da trasmettersi separatamente nei modi e
nelle forme indicate col detto articolo 287.