Art. 292. Gli agenti che riscuotono entrate amministrate da uffici provinciali e compartimentali diversi dalle Intendenze di finanza, e che non hanno l'obbligo del non riscosso per riscosso, debbono entro i primi cinque giorni di ogni mese presentare all'Amministrazione centrale, provinciale o compartimentale dalla quale direttamente dipendono, il conto in due esemplari delle entrate accertate e riscosse e dei versamenti fatti alla tesoreria nel mese precedente, unendovi a corredo le quietanze di tesoreria e tutti i documenti che sono richiesti dai regolamenti e istruzioni speciali pei rispettivi servizi. Il conto deve presentare le stesse distinzioni ed indicazioni prescritte col precedente articolo 287. Anche per tali conti le dimostrazioni analitiche occorrenti per talune specie di entrate formano oggetto di speciali prospetti da allegarsi a ciascun conto, o da trasmettersi separatamente nei modi e nelle forme indicate col detto articolo 287.