(Regolamento-art. 293)
 
                              Art. 293. 
 
  Le Amministrazioni provinciali e compartimentali, ricevuti i  conti
degli agenti da essi rispettivamente dipendenti, li  esaminano  e  ne
accertano la regolarita'  in  confronto  dei  documenti  che  debbono
esservi allegati e  degli  altri  elementi  che  esse  possiedono,  e
rilevano se qualcuno degli agenti, per il ritardato  versamento,  sia
incorso nella multa o nelle altre penalita' comminate  dall'art.  258
del presente regolamento, e allibrano i risultati di tali  conti  nei
relativi registri elementari e nelle scritture. 
 
  Compilano quindi un prospetto che riassuma per ogni  agente  e  per
ciascun capitolo del bilancio la somma accertata,  la  riscossa  e  i
residui  rimasti  da  riscuotere,  non  che  i  versamenti  fatti  in
tesoreria, secondo  i  risultati  dei  conti  degli  agenti  di  gia'
riveduti ed accertati. 
 
  In un altro prospetto in doppio esemplare riepilogano il debito per
la somma da versare ed il credito  per  quelle  versate  da  ciascuno
degli agenti della provincia o del compartimento, facendo rilevare in
annotazioni quali agenti, per ingiustificato ritardo nel  versare  le
somme riscosse,  siano  passibili  delle  multe  e  penalita'  dianzi
accennate. 
 
  Il primo dei suindicati prospetti e'  trasmesso  dai  detti  uffici
provinciali o compartimentali, non piu' tardi del giorno 10  di  ogni
mese, alla rispettiva  Amministrazione  centrale  insieme  coi  conti
degli agenti e i documenti giustificativi. 
 
  Dell'altro prospetto di debito e credito degli agenti, un esemplare
vien trasmesso alla rispettiva Amministrazione  centrale,  e  l'altro
alla Direzione generale del tesoro  per  l'uso  indicato  nell'ultimo
capoverso del precedente articolo 288.