Art. 293. Le Amministrazioni provinciali e compartimentali, ricevuti i conti degli agenti da essi rispettivamente dipendenti, li esaminano e ne accertano la regolarita' in confronto dei documenti che debbono esservi allegati e degli altri elementi che esse possiedono, e rilevano se qualcuno degli agenti, per il ritardato versamento, sia incorso nella multa o nelle altre penalita' comminate dall'art. 258 del presente regolamento, e allibrano i risultati di tali conti nei relativi registri elementari e nelle scritture. Compilano quindi un prospetto che riassuma per ogni agente e per ciascun capitolo del bilancio la somma accertata, la riscossa e i residui rimasti da riscuotere, non che i versamenti fatti in tesoreria, secondo i risultati dei conti degli agenti di gia' riveduti ed accertati. In un altro prospetto in doppio esemplare riepilogano il debito per la somma da versare ed il credito per quelle versate da ciascuno degli agenti della provincia o del compartimento, facendo rilevare in annotazioni quali agenti, per ingiustificato ritardo nel versare le somme riscosse, siano passibili delle multe e penalita' dianzi accennate. Il primo dei suindicati prospetti e' trasmesso dai detti uffici provinciali o compartimentali, non piu' tardi del giorno 10 di ogni mese, alla rispettiva Amministrazione centrale insieme coi conti degli agenti e i documenti giustificativi. Dell'altro prospetto di debito e credito degli agenti, un esemplare vien trasmesso alla rispettiva Amministrazione centrale, e l'altro alla Direzione generale del tesoro per l'uso indicato nell'ultimo capoverso del precedente articolo 288.