(Regolamento-art. 294)
 
                              Art. 294. 
 
  Le   Ragionerie   delle    Amministrazioni    centrali,    ricevuti
rispettivamente dalle Intendenze di  finanza  o  dagli  altri  uffizi
provinciali e compartimentali i  conti  degli  agenti,  co'  relativi
documenti e i prospetti riassuntivi indicati nei precedenti  articoli
288 e 293, li esaminano e riconosciutane la regolarita' ne  riportano
le risultanze ne' rispettivi registri e nelle scritture complesse, ed
emettono, ove ne sia il caso,  i  decreti  per  l'applicazione  delle
multe  o  delle  penalita'  a  carico  degli  agenti  ritardatari  al
versamento in tesoreria delle somme riscosse. 
 
  Compilano  indi  colla  guida  dei  detti  conti  e  delle  unitevi
quietanze di tesoreria un prospetto dimostrante per  ciascun  mese  e
per ciascuna tesoreria i versamenti eseguiti da'  propri  agenti  nel
mese  precedente,  distinti  secondo  e'  stabilito  nel  quadro   di
classificazione delle entrate. 
 
  Tale prospetto non piu' tardi del giorno 25  di  ogni  mese,  sara'
trasmesso alla Direzione generale del tesoro la  quale,  verificatolo
colle  proprie  scritture,  lo  restituira'  debitamente   parificato
all'Amministrazione generale mittente non oltre il giorno 5 del  mese
successivo a quello in cui l'avra' ricevuto.