Art. 294. Le Ragionerie delle Amministrazioni centrali, ricevuti rispettivamente dalle Intendenze di finanza o dagli altri uffizi provinciali e compartimentali i conti degli agenti, co' relativi documenti e i prospetti riassuntivi indicati nei precedenti articoli 288 e 293, li esaminano e riconosciutane la regolarita' ne riportano le risultanze ne' rispettivi registri e nelle scritture complesse, ed emettono, ove ne sia il caso, i decreti per l'applicazione delle multe o delle penalita' a carico degli agenti ritardatari al versamento in tesoreria delle somme riscosse. Compilano indi colla guida dei detti conti e delle unitevi quietanze di tesoreria un prospetto dimostrante per ciascun mese e per ciascuna tesoreria i versamenti eseguiti da' propri agenti nel mese precedente, distinti secondo e' stabilito nel quadro di classificazione delle entrate. Tale prospetto non piu' tardi del giorno 25 di ogni mese, sara' trasmesso alla Direzione generale del tesoro la quale, verificatolo colle proprie scritture, lo restituira' debitamente parificato all'Amministrazione generale mittente non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello in cui l'avra' ricevuto.