Art. 295. La Direzione generale del tesoro, ricevuti dalla Intendenza di finanza e dal controllore presso la tesoreria centrale i conti di cui e' cenno al precedente articolo 290, li esamina in confronto ai documenti postivi a corredo ed agli elementi che esistono nei propri uffici, ed accertatane la regolarita', allibra i risultati di tali conti nei suoi registri e nelle scritture complesse che, come nelle altre Amministrazioni centrali, sono tenute nella propria Ragioneria.