(Regolamento-art. 295)
 
                              Art. 295. 
 
  La Direzione generale del  tesoro,  ricevuti  dalla  Intendenza  di
finanza e dal controllore presso la tesoreria centrale i conti di cui
e' cenno al precedente articolo  290,  li  esamina  in  confronto  ai
documenti postivi a corredo ed agli elementi che esistono nei  propri
uffici, ed accertatane la regolarita', allibra i  risultati  di  tali
conti nei suoi registri e nelle scritture complesse che,  come  nelle
altre Amministrazioni centrali, sono tenute nella propria Ragioneria.