Art. 297. Per l'esercizio della vigilanza sulla riscossione delle entrate, demandata alla Corte dei conti con l'articolo 10 della legge 14 agosto 1862, n. 800, le saranno forniti mensilmente a cura delle Amministrazioni centrali i conti riassuntivi, dimostranti per ciascun capitolo e articolo del bilancio d'entrata il debito degli agenti, le rate scadute a carico degli agenti medesimi e degli appaltatori o debitori diretti, le riscossioni fatte dai primi, i versamenti eseguiti nelle tesorerie dagli uni e dagli altri, le somme rimaste da riscuotere e le differenze a debito degli agenti per le somme riscosse e non versate.