(Regolamento-art. 297)
 
                              Art. 297. 
 
  Per l'esercizio della vigilanza sulla  riscossione  delle  entrate,
demandata alla Corte dei conti  con  l'articolo  10  della  legge  14
agosto 1862, n. 800, le saranno  forniti  mensilmente  a  cura  delle
Amministrazioni centrali i conti riassuntivi, dimostranti per ciascun
capitolo e articolo del bilancio d'entrata il debito degli agenti, le
rate scadute a carico degli agenti medesimi  e  degli  appaltatori  o
debitori diretti,  le  riscossioni  fatte  dai  primi,  i  versamenti
eseguiti nelle tesorerie dagli uni e dagli altri, le somme rimaste da
riscuotere e le  differenze  a  debito  degli  agenti  per  le  somme
riscosse e non versate.