(Regolamento-art. 300)
 
                              Art. 300. 
 
  Eguali trasmissioni debbono farsi  alla  Corte  relativamente  alle
entrate ed uscite, alle situazioni ed alle ispezioni  dei  magazzini,
ed alla gestione degli agenti del Governo che hanno  il  maneggio  di
materie o valori dello Stato (3). 
 
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          (3) Art. 25 della legge 14 agosto 1862, n. 800.