Art. 300. Eguali trasmissioni debbono farsi alla Corte relativamente alle entrate ed uscite, alle situazioni ed alle ispezioni dei magazzini, ed alla gestione degli agenti del Governo che hanno il maneggio di materie o valori dello Stato (3). --------------- (3) Art. 25 della legge 14 agosto 1862, n. 800.