(Regolamento-art. 189)
                              Art. 189 
                        Mezzi di salvataggio 
 1. Mezzi collettivi di salvataggio: 
 a) le navi di cui al presente titolo eccezionalmente  autorizzate  a
navigazione oltre 20 miglia  dalla  costa  dall'autorita'  marittima,
devono essere fornite di una o piu'  zattere  di  salvataggio  aventi
capacita' sufficiente nel complesso per tutte  le  persone  a  bordo.
Possono essere  impiegate  zattere  di  salvataggio  piu'  leggere  e
maneggevoli di  quelle  regolamentari,  purche'  riconosciute  idonee
dall'ente tecnico in conformita' ai propri regolamenti; 
 b) le navi di cui al presente titolo abilitate a navigare  entro  20
miglia  dalla  costa  devono  essere  dotate  almeno  di   apparecchi
galleggianti sufficienti per tutte le persone a  bordo.  Nel  periodo
invernale devono essere sistemate zattere  per  tutte  le  persone  a
bordo. Tale dotazione  non  e'  obbligatoria  per  navi  abilitate  a
navigazione entro 3 miglia dalla costa.  L'autorita'  marittima  puo'
consentire l'impiego di apparecchi diversi da quelli regolamentari di
efficienza adeguata, sentito l'ente tecnico. 
 2. Mezzi individuali di salvataggio: 
 a) tutte le navi di cui al presente titolo devono essere  dotate  di
una cintura di salvataggio  per  ogni  persona  a  bordo  ovvero,  se
abilitate a navigazione entro 3 miglia dalla costa, di un  salvagente
anulare per ogni due persone a bordo; 
 b) le navi di cui alla precedente lettera a) devono  essere  dotate,
ad eccezione delle imbarcazioni e  navi  che  effettuano  navigazione
entro un miglio dalla costa, dei seguenti  salvagente  anulari  oltre
quelli eventualmente prescritti a norma della lettera a) medesima: 
 1 per navi di lunghezza fuori tutto non superiore a 10 metri; 
 2, di cui uno con boetta luminosa, per navi di lunghezza fuori tutto
da 10 a 20 metri; 
 4, di cui 2 con boetta luminosa e  segnale  fumogeno,  per  navi  di
lunghezza fuori tutto superiore a 20 metri.