ART. 225
Regime per la determinazione del reddito dei lavoratori impatriati
(articolo 5, decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti
dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori
che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 2, entro il limite annuo di euro 600.000 concorrono
alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento
del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un
periodo di tempo corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo
periodo;
b) i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei
tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento. Se il
lavoratore presta l'attivita' lavorativa nel territorio dello Stato
in favore dello stesso soggetto presso il quale e' stato impiegato
all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto
appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza
all'estero e' di:
1) sei periodi d'imposta, se il lavoratore non e' stato in precedenza
impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un
soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
2) sette periodi d'imposta, se il lavoratore, prima del suo
trasferimento all'estero, e' stato impiegato in Italia in favore
dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo
stesso gruppo;
c) l'attivita' lavorativa e' prestata per la maggior parte del
periodo d'imposta nel territorio dello Stato;
d) i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata
qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, oppure hanno svolto un'attivita' di ricerca
anche applicata nell'ambito delle tecnologie di intelligenza
artificiale.
2. Ai fini del comma 1, lettera b), si considerano appartenenti allo
stesso gruppo i soggetti, tra i quali sussiste un rapporto di
controllo diretto o indiretto ai sensi dell'articolo 2359, primo
comma, numero 1), del codice civile ovvero che, ai sensi della stessa
norma, sono sottoposti al comune controllo diretto o indiretto da
parte di un altro soggetto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal
periodo di imposta in cui e' avvenuto il trasferimento della
residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d'imposta
successivi. Se la residenza fiscale in Italia non e' mantenuta per
almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede
al recupero di quelli gia' fruiti, con applicazione dei relativi
interessi.
4. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al 40 per cento nei
seguenti casi:
a) il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
b) in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di
eta' durante il periodo di fruizione del regime di cui al presente
articolo. In tale caso il beneficio di cui al presente comma e'
fruito a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della
nascita o dell'adozione e per il tempo residuo di fruibilita'
dell'agevolazione di cui al comma 3, primo periodo.
5. La maggiore agevolazione di cui al comma 4 si applica a condizione
che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del
lavoratore, il figlio minore di eta', ovvero il minore adottato, sia
residente nel territorio dello Stato.
6. Ai fini della verifica della sussistenza della condizione prevista
dal comma 1, lettera b), in relazione ai periodi di imposta
precedenti a quello in corso al 29 dicembre 2023, i cittadini
italiani si considerano residenti all'estero se sono stati iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ovvero hanno
avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione
contro le doppie imposizioni sui redditi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della
Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE)
717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore
della pesca e dell'acquacoltura.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a favore dei
soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere
dal periodo d'imposta 2024, fatto salvo quanto previsto dai commi 9,
secondo periodo, e 10.
9. Dalla data del 29 dicembre 2023 restano abrogati l'articolo 16 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e l'articolo 5, commi
2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Tuttavia, le disposizioni di cui al primo periodo continuano a
trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito
la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023
ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il
relativo contratto entro la stessa data.
10. Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria residenza
anagrafica nell'anno 2024 le disposizioni del presente articolo si
applicano per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il
contribuente e' divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre
2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di
un'unita' immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione
principale in Italia. In tal caso i redditi di cui al comma 1, negli
ulteriori tre periodi di imposta, concorrono alla formazione del
reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.