(Testo unico imposte sui redditi-art. 225)
                              ART. 225 
 Regime per la determinazione del reddito dei lavoratori impatriati 
     (articolo 5, decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a  quelli  di
lavoro  dipendente,  i   redditi   di   lavoro   autonomo   derivanti
dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori
che trasferiscono la residenza nel territorio dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 2, entro il limite annuo  di  euro  600.000  concorrono
alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento
del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni: 
a) i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un
periodo di tempo corrispondente a quello di cui al comma  3,  secondo
periodo; 
b) i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti  in  Italia  nei
tre  periodi  d'imposta  precedenti  il  loro  trasferimento.  Se  il
lavoratore presta l'attivita' lavorativa nel territorio  dello  Stato
in favore dello stesso soggetto presso il quale  e'  stato  impiegato
all'estero prima del trasferimento oppure in favore  di  un  soggetto
appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di  permanenza
all'estero e' di: 
1) sei periodi d'imposta, se il lavoratore non e' stato in precedenza
impiegato in Italia in favore dello  stesso  soggetto  oppure  di  un
soggetto appartenente al suo stesso gruppo; 
2)  sette  periodi  d'imposta,  se  il  lavoratore,  prima  del   suo
trasferimento all'estero, e' stato  impiegato  in  Italia  in  favore
dello stesso soggetto oppure  di  un  soggetto  appartenente  al  suo
stesso gruppo; 
c) l'attivita' lavorativa  e'  prestata  per  la  maggior  parte  del
periodo d'imposta nel territorio dello Stato; 
d)  i  lavoratori  sono  in  possesso  dei   requisiti   di   elevata
qualificazione  o  specializzazione   come   definiti   dal   decreto
legislativo 28 giugno 2012,  n.  108  e  dal  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206, oppure hanno svolto  un'attivita'  di  ricerca
anche  applicata  nell'ambito  delle   tecnologie   di   intelligenza
artificiale. 
2. Ai fini del comma 1, lettera b), si considerano appartenenti  allo
stesso gruppo i  soggetti,  tra  i  quali  sussiste  un  rapporto  di
controllo diretto o indiretto  ai  sensi  dell'articolo  2359,  primo
comma, numero 1), del codice civile ovvero che, ai sensi della stessa
norma, sono sottoposti al comune controllo  diretto  o  indiretto  da
parte di un altro soggetto. 
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a  partire  dal
periodo  di  imposta  in  cui  e'  avvenuto  il  trasferimento  della
residenza  fiscale  in  Italia  e  nei  quattro   periodi   d'imposta
successivi. Se la residenza fiscale in Italia non  e'  mantenuta  per
almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si  provvede
al recupero di quelli gia'  fruiti,  con  applicazione  dei  relativi
interessi. 
4. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al 40  per  cento  nei
seguenti casi: 
a) il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore; 
b) in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di
eta' durante il periodo di fruizione del regime di  cui  al  presente
articolo. In tale caso il beneficio  di  cui  al  presente  comma  e'
fruito a partire dal periodo d'imposta  in  corso  al  momento  della
nascita o  dell'adozione  e  per  il  tempo  residuo  di  fruibilita'
dell'agevolazione di cui al comma 3, primo periodo. 
5. La maggiore agevolazione di cui al comma 4 si applica a condizione
che, durante  il  periodo  di  fruizione  del  regime  da  parte  del
lavoratore, il figlio minore di eta', ovvero il minore adottato,  sia
residente nel territorio dello Stato. 
6. Ai fini della verifica della sussistenza della condizione prevista
dal  comma  1,  lettera  b),  in  relazione  ai  periodi  di  imposta
precedenti a quello  in  corso  al  29  dicembre  2023,  i  cittadini
italiani si considerano residenti all'estero se sono  stati  iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ovvero  hanno
avuto la residenza in un altro Stato  ai  sensi  di  una  convenzione
contro le doppie imposizioni sui redditi. 
7. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  nel  rispetto
delle condizioni e dei limiti del regolamento  (UE)  2023/2831  della
Commissione, del 13 dicembre 2023,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli  aiuti  de  minimis,  del  regolamento  (UE)   1408/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e  del  regolamento  (UE)
717/2014  della   Commissione,   del   27   giugno   2014,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis  nel  settore
della pesca e dell'acquacoltura. 
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  favore  dei
soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere
dal periodo d'imposta 2024, fatto salvo quanto previsto dai commi  9,
secondo periodo, e 10. 
9. Dalla data del 29 dicembre 2023 restano abrogati l'articolo 16 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e l'articolo 5,  commi
2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58.
Tuttavia, le disposizioni  di  cui  al  primo  periodo  continuano  a
trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno  trasferito
la loro residenza anagrafica in Italia  entro  il  31  dicembre  2023
ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo,  che  hanno  stipulato  il
relativo contratto entro la stessa data. 
10. Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria  residenza
anagrafica nell'anno 2024 le disposizioni del  presente  articolo  si
applicano per ulteriori tre periodi di imposta nel  caso  in  cui  il
contribuente e' divenuto proprietario, entro la data del 31  dicembre
2023 e, comunque, nei dodici mesi  precedenti  al  trasferimento,  di
un'unita' immobiliare di  tipo  residenziale  adibita  ad  abitazione
principale in Italia. In tal caso i redditi di cui al comma 1,  negli
ulteriori tre periodi di  imposta,  concorrono  alla  formazione  del
reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.