(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 126)
                              Art. 126 
 
 
        Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale 
 
    1. Il giudice  amministrativo  ha  giurisdizione  in  materia  di
operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi  elettivi  dei
comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei  membri  del
Parlamento europeo spettanti all'Italia.