Art. 244. (Termine per l'azione di disconoscimento). L'azione di disconoscimento, tanto nel caso dell'art. 233 quanto nel caso dell'art. 235, deve essere proposta dal marito nel termine di tre mesi che decorrono: dal giorno della nascita, quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui e' nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui e' nato il figlio o in cui e' il domicilio coniugale, se egli era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ha avuto questa notizia.