(CODICE CIVILE-art. 244)
                              Art. 244. 
 
             (Termine per l'azione di disconoscimento). 
 
  L'azione di disconoscimento, tanto nel caso  dell'art.  233  quanto
nel caso dell'art. 235, deve essere proposta dal marito  nel  termine
di tre mesi che decorrono: 
    dal giorno della nascita, quando egli  si  trovava  al  tempo  di
questa nel luogo in cui e' nato il figlio; 
    dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui e' nato il  figlio  o
in cui e' il domicilio coniugale, se egli era lontano. 
    In ogni caso, se egli prova  di  non  aver  avuto  notizia  della
nascita in detti giorni, il termine decorre  dal  giorno  in  cui  ha
avuto questa notizia.