(CODICE CIVILE-art. 246)
                              Art. 246. 
 
                   (Trasmissibilita' dell'azione). 
 
  Se il marito muore senza aver promosso l'azione, ma prima  che  sia
decorso il termine, i discendenti o gli ascendenti  sono  ammessi  ad
esercitarla, ma devono proporla entro tre mesi dalla morte del marito
o dalla nascita del figlio, se si tratta di un figlio postumo.