(CODICE CIVILE-art. 247)
                              Art. 247. 
 
                      (Legittimazione passiva). 
 
  L'azione e' proposta contro il figlio, se e' maggiore d'eta', e, se
e' minore o interdetto, in contraddittorio di  un  curatore  nominato
dal tribunale davanti al quale il giudizio e' promosso. Nel  caso  di
minore emancipato o di  maggiore  inabilitato  l'azione  e'  proposta
contro il figlio assistito da  un  curatore  parimenti  nominato  dal
tribunale. 
 
  Nel giudizio deve in tutti i casi essere chiamata la madre.