Art. 248. (Legittimazione all'azione di contestazione della legittimita'. Imprescrittibilita'). L'azione per contestare la legittimita', sia essa fondata sulla nullita' del matrimonio ovvero sulla supposizione di parto o sulla sostituzione di neonato ovvero sulla nascita del figlio dopo trecento giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio, spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse. L'azione e' imprescrittibile. Nel caso in cui l'azione sia proposta contro il figlio minore o altrimenti incapace, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente. Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.