(CODICE CIVILE-art. 248)
                              Art. 248. 
 
   (Legittimazione all'azione di contestazione della legittimita'. 
                        Imprescrittibilita'). 
 
  L'azione per contestare la legittimita',  sia  essa  fondata  sulla
nullita' del matrimonio ovvero sulla supposizione di  parto  o  sulla
sostituzione di neonato ovvero sulla nascita del figlio dopo trecento
giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio, spetta a chi
dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque  vi
abbia interesse. 
 
  L'azione e' imprescrittibile. 
 
  Nel caso in cui l'azione sia proposta contro  il  figlio  minore  o
altrimenti  incapace,  si  osservano  le  disposizioni  dell'articolo
precedente. 
 
  Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.