Art. 249. (Reclamo della legittimita'). L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma, se egli non l'ha promossa ed e' morto in eta' minore o nei cinque anni dopo aver raggiunto la maggiore eta', puo' essere promossa dai discendenti di lui. Essa deve essere proposta contro entrambi i genitori e, in loro mancanza, contro i loro eredi. L'azione e' imprescrittibile riguardo al figlio.