(CODICE CIVILE-art. 249)
                              Art. 249. 
 
                    (Reclamo della legittimita'). 
 
  L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma,  se
egli non l'ha promossa ed e' morto in eta' minore o nei  cinque  anni
dopo aver raggiunto  la  maggiore  eta',  puo'  essere  promossa  dai
discendenti di lui. Essa  deve  essere  proposta  contro  entrambi  i
genitori e, in loro mancanza, contro i loro eredi. 
 
  L'azione e' imprescrittibile riguardo al figlio.