Art. 101. Gli oggetti sequestrati, od il loro prezzo se venduti perche' non suscettivi di essere conservati, qualora non vengano reclamati dal proprietario entro tre mesi dal giorno dell'avviso che il giudice avra' fatto pubblicare ed affiggere all'albo pretorio del luogo in cui il sequestro fu operato, saranno per ordinanza del medesimo rimessi agli asili infantili dello stesso luogo, ed in difetto alla congregazione di carita' locale.