(Allegato B-art. 101)
 
                              Art. 101. 
 
  Gli oggetti sequestrati, od il loro prezzo se venduti  perche'  non
suscettivi di essere conservati, qualora non  vengano  reclamati  dal
proprietario entro tre mesi dal giorno  dell'avviso  che  il  giudice
avra' fatto pubblicare ed affiggere all'albo pretorio  del  luogo  in
cui il sequestro fu  operato,  saranno  per  ordinanza  del  medesimo
rimessi agli asili infantili dello stesso luogo, ed in  difetto  alla
congregazione di carita' locale.