Art. 98. Se la denunzia e' appoggiata a sufficienti indizi, o se trattasi della notorieta' di cui nell'ultimo alinea dell'articolo precedente, ovvero altrimenti apparisca fondato il sospetto, il giudice procede sommariamente; e risultandogli giustificata l'accusa od il sospetto, fa comparire dinanzi a se' il denunziato e lo ammonisce formalmente a meglio comportarsi. Se l'individuo sospetto di pascolo abusivo o di furti campestri e' inoltre indicato come solito a tenere bestiame che notoriamente non puo' mantenere, il giudice dopo aver verificato il fatto in contraddittorio del denunziato, gl'ingiunge di ridurre il bestiame al numero di capi da esso determinato entro il termine prefissogli colla stessa ordinanza, diffidandolo che altrimenti gli sara' applicabile il disposto dell'art. 102. Saranno considerati sospetti di pascolo abusivo i conduttori di gregge che transitano dall'uno all'altro comune, quando lo facciano fuori dei tempi determinati dai regolamenti locali, o quando non giustifichino di avere provvisto ai mezzi di mantenimento del loro gregge lungo il viaggio.