(Convenzione - art. 223)
                            Articolo 223 
       Misure atte a facilitare lo svolgimento di procedimenti 
   Nel corso di procedimenti iniziati in applicazione della  presente
Parte, gli Stati adottano misure atte a  facilitare  l'audizione  dei
testimoni e l'ammissione delle prove prodotte  dall'autorita'  di  un
altro Stato o dalla competente organizzazione internazionale, nonche'
la partecipazione a tali procedimenti  dei  rappresentanti  ufficiali
della  competente  organizzazione  internazionale,  dello  Stato   di
bandiera e di qualunque Stato coinvolto  dall'inquinamento  provocato
da  una  qualsiasi  violazione.  I   rappresentanti   ufficiali   che
partecipano a tali  procedimenti  hanno  i  diritti  e  gli  obblighi
previsti dalle legislazioni nazionali o dal diritto internazionale.