Articolo 224 Esercizio dei poteri di polizia I poteri di polizia contro navi straniere conformemente alla presente Parte possono essere esercitati solo da pubblici ufficiali o da navi da guerra, aeromobili militari o altre navi o aeromobili chiaramente contrassegnati e identificati come unita' in servizio di Stato, in tal senso autorizzati.