(Convenzione - art. 224)
                            Articolo 224 
                   Esercizio dei poteri di polizia 
   I poteri di  polizia  contro  navi  straniere  conformemente  alla
presente Parte possono essere esercitati solo da pubblici ufficiali o
da navi da guerra, aeromobili militari  o  altre  navi  o  aeromobili
chiaramente contrassegnati e identificati come unita' in servizio  di
Stato, in tal senso autorizzati.