(Convenzione - art. 225)
                            Articolo 225 
Obbligo di evitare conseguenze nefaste nell'esercizio dei  poteri  di
                               polizia 
   Nell'esercizio dei propri poteri di polizia contro navi  straniere
in  virtu'  della  presente  Convenzione,  gli  Stati   non   debbono
compromettere la  sicurezza  della  navigazione  ne'  in  alcun  modo
determinare cause di pericolo  alle  navi  ne'  condurle  a  porti  o
ancoraggi insicuri, ne' esporre l'ambiente marino a rischi eccessivi.