Articolo 226 Indagini su navi straniere 1. a) Gli Stati non trattengono le navi piu' a lungo dell'indispensabile ai fini delle indagini previste agli articoli 216, 218 e 220. Qualunque ispezione a bordo di navi straniere deve essere circoscritta all'esame dei certificati, registri e altri documenti che le navi sono tenute ad avere a bordo in virtu' delle regole e norme internazionali generalmente accettate, o documenti similari. Ulteriori ispezioni sulla nave possono essere disposte solo dopo tale esame e solo quando: i) esistono fondati motivi per ritenere che le condizioni della nave o delle sue strumentazioni nella sostanza non corrispondono alla descrizione riportata sui documenti; ii) il contenuto di tali documenti non e' sufficiente a confermare o verificare una presunta violazione; oppure iii) la nave non e' munita di certificati e documenti validi. b) Se le indagini consentono di accertare una violazione delle leggi e regolamenti o delle regole e norme internazionali intese a proteggere e preservare l'ambiente marino, il rilascio della nave deve essere immediato dopo che siano state esperite formalita' ragionevoli quali il deposito di una cauzione o altra adeguata garanzia finanziaria. c) Senza pregiudizio delle pertinenti regole e norme internazionali in materia di navigabilita' delle navi, il rilascio di una nave, quando dovesse comportare un rischio eccessivo a carico dell'ambiente marino, puo' essere rifiutato o subordinato alla condizione che la nave si diriga al piu' vicino e idoneo cantiere di riparazioni. Quando il rilascio e' stato rifiutato o subordinato a qualche condizione, lo Stato di bandiera della nave deve essere prontamente informato e puo' chiedere il rilascio conformemente alla Parte XV. 2. Gli Stati cooperano alla definizione di procedure atte ad evitare ispezioni superflue a bordo di navi in mare.