(Convenzione - art. 227)
                            Articolo 227 
    Obbligo di evitare discriminazioni ai danni di navi straniere 
   Nell'esercitare i loro diritti e nell'assolvere  i  loro  obblighi
conformemente alla presente Parte, gli Stati non  debbono  effettuare
discriminazioni di  diritto  o  di  fatto  ai  danni  delle  navi  di
qualunque altro Stato.