(Convenzione - art. 228)
                            Articolo 228 
  Sospensione dei procedimenti e limiti dell'apertura degli stessi 
   1. Il procedimento iniziato da uno Stato  al  fine  di  punire  le
violazioni delle pertinenti leggi e  regolamenti  o  regole  e  norme
internazionali  adottate  per  prevenire,  ridurre  e  tenere   sotto
controllo l'inquinamento provocato da  navi,  commesse  da  una  nave
straniera al di fuori del mare territoriale dello Stato in questione,
viene sospeso non appena lo Stato di  bandiera  abbia  iniziato  esso
stesso un procedimento contro la stessa  violazione  entro  sei  mesi
dalla data in  cui  e'  stato  aperto  il  primo  procedimento.  Tale
sospensione non ha luogo nel caso che il procedimento riguardi  danni
gravi a carico dello Stato costiero oppure nel caso che lo  Stato  di
bandiera abbia ripetutamente ignorato  il  proprio  obbligo  di  dare
efficacemente corso alle pertinenti  regole  e  norme  internazionali
violate dalle proprie navi. Lo Stato di bandiera che ha richiesto  la
sospensione  del  procedimento  deve,   conformemente   al   presente
articolo, tempestivamente rimettere, allo Stato che ha  intentato  il
primo procedimento,  la  documentazione  completa  e  i  verbali  del
proprio procedimento. Quando il procedimento iniziato dallo Stato  di
bandiera e' giunto a compimento, viene chiuso anche  il  procedimento
sospeso. Ad avvenuto pagamento delle pertinenti spese processuali, lo
Stato costiero  deve  restituire  l'eventuale  cauzione  o  le  altre
garanzie finanziarie depositate in relazione a tale procedimento. 
   2. Allo scadere di tre anni dalla data  della  violazione  non  e'
possibile iniziare un procedimento contro navi  straniere  e  nessuno
Stato puo' iniziare un procedimento se un altro Stato lo abbia aperto
a norma delle disposizioni di cui al numero 1. 
   3. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  pregiudicano  il
diritto dello Stato di  bandiera  di  adottare  le  misure,  tra  cui
l'apertura  di  procedimenti  giudiziari,  previste   dalla   propria
legislazione  nazionale,  indipendentemente  dai  procedimenti   gia'
iniziati da un altro Stato.