(Convenzione - art. 230)
                            Articolo 230 
  Pene pecuniarie e rispetto dei diritti riconosciuti all'accusato 
   1. Solo  pene  pecuniarie  possono  essere  inflitte  in  caso  di
violazione delle leggi e regolamenti  nazionali  o  delle  pertinenti
regole e norme internazionali intese a prevenire,  ridurre  e  tenere
sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino, commesse da navi
straniere al di la' del mare territoriale. 
   2. Solo pene pecuniarie possono  essere  inflitte  per  violazioni
delle leggi e regolamenti nazionali o delle pertinenti regole e norme
internazionali intese a prevenire, ridurre e tenere  sotto  controllo
l'inquinamento dell'ambiente marino, commesse da navi  straniere  nel
mare territoriale, a meno che non si tratti di un atto  volontario  e
grave di inquinamento nel mare territoriale. 
   3. Nel corso di  un  procedimento  iniziato  per  tali  violazioni
commesse da una nave straniera per le quali possono  essere  inflitte
pene  pecuniarie,  si  debbono  rispettare  i  diritti   riconosciuti
dell'accusato.