(Convenzione - art. 231)
                            Articolo 231 
   Notifica allo Stato di bandiera e agli altri Stati interessati 
   Gli Stati notificano prontamente allo Stato  di  bandiera  e  agli
altri Stati interessati le  misure  adottate  contro  navi  straniere
conformemente alla sezione 6, e sottopongono allo Stato  di  bandiera
tutta la documentazione ufficiale relativa a tali  misure.  Tuttavia,
in caso di  violazione  commessa  nel  mare  territoriale,  lo  Stato
costiero deve rispettare tale obblighi solo  in  relazione  a  misure
adottate nel corso  di  procedimenti.  Gli  agenti  diplomatici  o  i
funzionari consolari e, quando e' possibile, le  autorita'  marittime
dello Stato di bandiera  vengono  immediatamente  informate  di  tali
misure adottate contro le navi straniere conformemente  alla  sezione
6.