(Convenzione - art. 232)
                            Articolo 232 
 Responsabilita' degli Stati derivanti dalle misure di applicazione 
   Gli Stati sono responsabili di danni o perdite ad essi imputabili,
conseguenti a misure  adottate  nell'applicazione  della  sezione  6,
quando tali misure siano illegittime o  siano  eccessive  rispetto  a
quelle  che  sono  ragionevolmente   necessarie   alla   luce   delle
informazioni disponibili. Gli  Stati  prevedono  la  possibilita'  di
ricorrere ai propri organi giurisdizionali per i risarcimenti di tali
danni o perdite.