Articolo 232 Responsabilita' degli Stati derivanti dalle misure di applicazione Gli Stati sono responsabili di danni o perdite ad essi imputabili, conseguenti a misure adottate nell'applicazione della sezione 6, quando tali misure siano illegittime o siano eccessive rispetto a quelle che sono ragionevolmente necessarie alla luce delle informazioni disponibili. Gli Stati prevedono la possibilita' di ricorrere ai propri organi giurisdizionali per i risarcimenti di tali danni o perdite.