(Convenzione - art. 233)
                            Articolo 233 
Garanzie   relative   agli   stretti   usati   per   la   navigazione
                           internazionale 
   Nessuna disposizione delle sezioni 5, 6 e  7  modifica  il  regime
giuridico degli stretti  usati  per  la  navigazione  internazionale.
Tuttavia, se una nave straniera  diversa  da  quelle  previste  nella
sezione 10 ha violato le leggi e regolamenti di cui all'articolo  42,
1,  a)  e  b),  arrecando  o  rischiando  di  arrecare  danni   gravi
all'ambiente  marino  degli  stretti,  gli  Stati  rivieraschi  degli
stretti possono adottare le misure di  applicazione  appropriate  nel
rispetto,  mutatis  mutandis,  delle  disposizioni   della   presente
sezione.