(Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 28)
                              Art. 28. 
 
    L'attivita' sportiva e' definita  ai  sensi  dell'art.  43  dello
Statuto dell'Aero Club d'Italia. 
    Ogni anno, entro i  termini  indicati  dall'Aero  Club  d'Italia,
l'Aero Club locale  sottopone  allo  stesso  Aero  Club  d'Italia  le
proposte concernenti l'attivita' sportiva, per il loro  coordinamento
nel quadro dell'attivita' sportiva nazionale. 
    Il  Presidente  dell'Aero  Club  locale  propone  all'Aero   Club
d'Italia, per la successiva nomina da parte del Consiglio Federale, i
nominativi dei Giudici Sportivi.