Art. 28. L'attivita' sportiva e' definita ai sensi dell'art. 43 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia. Ogni anno, entro i termini indicati dall'Aero Club d'Italia, l'Aero Club locale sottopone allo stesso Aero Club d'Italia le proposte concernenti l'attivita' sportiva, per il loro coordinamento nel quadro dell'attivita' sportiva nazionale. Il Presidente dell'Aero Club locale propone all'Aero Club d'Italia, per la successiva nomina da parte del Consiglio Federale, i nominativi dei Giudici Sportivi.