(Annesso A-art. 13)
                             Articolo 13 
   In caso di distruzione, di perdita o di  furto  di  un  titolo  di
ammissione temporanea relativo a merci (mezzi di trasporto  compresi)
che si trovano nel territorio  di  una  delle  Parti  contraenti,  le
autorita' doganali di tale Parte contraente  accettano,  a  richiesta
dell'Associazione  emittente  e  sotto   riserva   delle   condizioni
prescritte da tali  autorita',  un  titolo  di  sostituzione  la  cui
validita' scade alla stessa data di quella del titolo sostituito.