(Annesso A-art. 14)
                             Articolo 14 
   1. Qualora sia previsto che l'operazione di ammissione  temporanea
si protragga oltre il termine di validita' di un titolo di ammissione
temporanea, il titolare di  tale  titolo  non  essendo  in  grado  di
riesportare le merci ed i mezzi  di  trasporto  in  questo  lasso  di
tempo, l'associazione che ha rilasciato il titolo puo' rilasciare  un
titolo di sostituzione.  Quest'ultimo  sara'  soggetto  al  controllo
delle autorita' doganali delle Parti contraenti interessate. All'atto
dell'accettazione del titolo di sostituzione, le  autorita'  doganali
interessate danno quietanza liberatoria al titolo sostituito. 
   2. La validita' dei libretti CPD puo' essere  prorogata  una  sola
volta per un periodo non superiore  ad  un  anno.  Successivamente  a
questo  termine,  un  nuovo  libretto  deve  essere  predisposto   ed
accettato dalle Autorita' doganali, in sostituzione del precedente.