Art. 2673.
(Obblighi del conservatore).
Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque
ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle
annotazioni, o il certificato che non ve ne e' alcuna.
Deve altresi' permettere l'ispezione dei suoi registri nelle ore
fissate dai regolamenti; ma non e' consentito di prendere copia delle
trascrizioni, iscrizioni o annotazioni.
Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono
depositati presso di lui in originale o i cui originali sono
depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della
circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio.