(CODICE CIVILE-art. 2674)
                             Art. 2674. 
 
        (Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio). 
 
  Il conservatore puo' ricusare di ricevere le note e  i  titoli,  se
non sono in carattere intelligibile; e non puo' riceverli  quando  il
titolo non ha i requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660,  primo
comma, 2821, 2835 e 2837. 
 
  In ogni altro caso il conservatore non puo' ricusare o ritardare di
ricevere  la  consegna  dei  titoli  presentati  e  di  eseguire   le
trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonche' di  spedire
le copie o i certificati. Per il rifiuto o il ritardo  e'  tenuto  al
risarcimento dei danni arrecati alle parti.  A  tale  effetto  queste
possono far stendere immediatamente verbale da  un  notaio  o  da  un
ufficiale giudiziario assistito da due testimoni.