Art. 2674. (Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio). Il conservatore puo' ricusare di ricevere le note e i titoli, se non sono in carattere intelligibile; e non puo' riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837. In ogni altro caso il conservatore non puo' ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonche' di spedire le copie o i certificati. Per il rifiuto o il ritardo e' tenuto al risarcimento dei danni arrecati alle parti. A tale effetto queste possono far stendere immediatamente verbale da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni.