(CODICE CIVILE-art. 2675)
                             Art. 2675. 
 
                 (Responsabilita' del conservatore). 
 
  Il conservatore e' responsabile dei danni derivati: 
    1) dall'omissione, nei suoi registri, delle  trascrizioni,  delle
iscrizioni e delle  relative  annotazioni,  come  pure  dagli  errori
incorsi in tali operazioni; 
    2) dall'omissione,  nei  suoi  certificati,  delle  trascrizioni,
iscrizioni  o  annotazioni,  come  pure  dagli  errori  incorsi   nei
medesimi, salvo che l'omissione o l'errore  provenga  da  indicazioni
insufficienti a lui non imputabili; 
    3) dalle cancellazioni indebitamente operate.