Art. 2676. (Diversita' tra registri, copie e certificati). Nel caso di diversita' tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale cio' che risulta dai registri, ferma la responsabilita' del conservatore per ogni danno proveniente dalle inesattezze delle copie o dei certificati.