(CODICE CIVILE-art. 2676)
                             Art. 2676. 
 
           (Diversita' tra registri, copie e certificati). 
 
  Nel caso di diversita' tra i risultati dei registri e quelli  delle
copie o dei certificati  rilasciati  dal  conservatore  dei  registri
immobiliari,  prevale  cio'  che  risulta  dai  registri,  ferma   la
responsabilita' del conservatore per  ogni  danno  proveniente  dalle
inesattezze delle copie o dei certificati.