(CODICE CIVILE-art. 2678)
                             Art. 2678. 
 
                        (Registro generale). 
 
  Il  conservatore  e'  obbligato  a  tenere  un  registro   generale
d'ordine, in cui giornalmente deve annotare, all'atto della consegna,
ogni titolo che gli e' rimesso perche'  sia  trascritto,  iscritto  o
annotato. 
 
  Questo registro, diviso in altrettante caselle,  deve  indicare  il
numero d'ordine, il giorno della richiesta, la persona dell'esibitore
e le persone per cui la richiesta e' fatta, i titoli  presentati  con
la nota, l'oggetto della richiesta, e cioe' se questa  e'  fatta  per
trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo
alle quali la trascrizione,  l'iscrizione  o  l'annotazione  si  deve
eseguire. 
 
  Appena  avvenuta  la  consegna  del  titolo  o   della   nota,   il
conservatore ne deve dare ricevuta  in  carta  libera  all'esibitore,
senza spesa; la ricevuta contiene l'indicazione del numero d'ordine.