(CODICE CIVILE-art. 2680)
                             Art. 2680. 
 
                       (Tenuta dei registri). 
 
  Il  registro  generale  e  i  registri  delle  trascrizioni,  delle
iscrizioni e delle annotazioni devono essere vidimati in ogni  foglio
dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione
e' stabilito l'ufficio, indicando nel relativo  processo  verbale  il
numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati. 
 
  Questi registri devono essere scritti di seguito,  senza  spazi  in
bianco o interlinee e  senza  aggiunte.  Le  cancellature  di  parole
devono essere approvate dal conservatore in fine  di  ciascun  foglio
con la  sua  firma  e  con  l'indicazione  del  numero  delle  parole
cancellate. 
 
  I registri alla fine di ciascun  giorno,  devono  essere  chiusi  e
firmati dal conservatore. 
 
  In essi si deve rigorosamente osservare la serie  delle  date,  dei
fogli e dei numeri d'ordine.