(CODICE CIVILE-art. 2681)
                             Art. 2681. 
 
                (Divieto di rimozione dei registri). 
 
  I registri sopra indicati non possono essere  rimossi  dall'ufficio
del conservatore, fuorche' per ordine di una corte d'appello, qualora
ne sia riconosciuta la necessita', e mediante le cautele  determinate
dalla stessa corte.