(CODICE CIVILE-art. 2682)
                             Art. 2682. 
 
                 (Sanzioni contro il conservatore). 
 
  Il conservatore nell'esercizio delle sue  incombenze  e'  tenuto  a
conformarsi a tutte le disposizioni di questo  titolo,  nonche'  alle
altre disposizioni delle leggi  che  lo  riguardano  e,  in  caso  di
inosservanza,  e'  soggetto  a  una  pena  pecuniaria,  fino  a  lire
diecimila.