Art. 1733 Nomina dell'Ispettrice nazionale 1. L'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal presidente nazionale della Croce rossa italiana. 2. L'ispettrice nazionale e' scelta tra le infermiere volontarie che hanno i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed e' confermabile per non piu' di una volta consecutivamente.