Art. 1733
                  Nomina dell'Ispettrice nazionale

1.  L'ispettrice  nazionale  del Corpo delle infermiere volontarie e'
nominata  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta  del  Ministro  della  difesa  e  del Ministro della salute,
nell'ambito  di  una  terna di nomi indicata dal presidente nazionale
della Croce rossa italiana.
2.  L'ispettrice nazionale e' scelta tra le infermiere volontarie che
hanno  i  requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al
comando,  dura in carica quattro anni ed e' confermabile per non piu'
di una volta consecutivamente.